Due direttive per l'industria hi-tech e l'ambiente.
di Monica Frassoni, Deputato al Parlamento Europeo

Parlamentare europea del Gruppo Verde, Monica Frassoni illustra l'iter della proposta di Direttive europee sulle apparecchiature elettroniche e sulla riduzione/sostituzione delle sostanze pericolose.

Direttiva WEEE
- Raccolta separata e trattamento
- Recupero
- Finanziamento

Direttiva ROHS
Prossime scadenze

SMAU, Milano, 22 ottobre 2001. Introduzione.
La Commissione europea nel mese di giugno 2000 ha adottato una proposta di direttiva relativa alle attrezzature elettriche ed elettroniche fuori uso (WEEE) ed una proposta di direttiva concernente la limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche (ROHS).

- La prima proposta di direttiva e' volta ad affrontare il flusso, in rapida crescita, di rifiuti costituiti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche e completa le misure dell'Unione europea in materia di collocazione a discarica e incenerimento dei rifiuti.

- Allo scopo di prevenire la produzione di rifiuti pericolosi la proposta di direttiva concernente la limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose prevede la sostituzione di diversi metalli pesanti e materiali ignifughi bromurati nelle nuove attrezzature elettriche ed elettroniche a partire dai prossimi anni.

- Dopo una prima lettura al Parlamento europeo, la proposta e' passata al Consiglio dei ministri che ha raggiunto una posizione comune nello scorso mese di giugno. Ora tale posizione comune dovra' tornare al parlamento europeo per una seconda lettura nei prossimi mesi.

Direttiva WEEE
- La direttiva riguardera' tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate dai consumatori ed attualmente non trattate prima di essere destinate agli inceneritori o collocate a discarica, dai frigoriferi alle lavatrici, agli asciugacapelli, TV, video, ecc., oltre ad un'ampia gamma di attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate a livello professionale quali le attrezzature per le telecomunicazioni e la tecnologia dell'informazione (TI), attualmente non riciclate in misura sufficiente.

- Il flusso di rifiuti costituito dalle attrezzature elettriche ed elettroniche e' uno di quelli a crescita piu' rapida nell'Unione europea e rappresenta attualmente il 4% dei rifiuti urbani con una crescita compresa tra il 16 e il 28% ogni cinque anni, ovvero tre volte piu' veloce della crescita media dei rifiuti urbani. Esse sono anche alla base del piu'' rilevante inquinamento da metalli pesanti, considerando anche il fatto che attualmente piu' del 90% dei rifiuti costituiti da materiali elettronici e' destinato ad impianti di smaltimento o di sminuzzamento dei rifiuti senza alcun previo trattamento. Ma naturalmente per il disinquinamento e un adeguato riciclaggio di tali rifiuti e' necessario organizzare la raccolta in maniera differenziata di questi materiali elettronici usati.

- Stando alle cifre fornite dalla Commissione, nel 1998 sono state prodotte nell'Unione europea 6 milioni di tonnellate di RAEE, una media di 16 chilogrammi per cittadino comunitario. La Commissione prevede inoltre che la crescita annuale oscillera' almeno tra il 3% e il 5% e che il volume annuale di rifiuti raddoppiera' nel corso dei prossimi 12 anni.

- Per questa ragione la direttiva e' importante, cosi' come l'accompagnamento di alcune misure di armonizzazione a livello nazionale, ma tuttavia gli obiettivi da essa fissati sono insufficienti, soprattutto per quanto riguarda la raccolta e il recupero dei rifiuti.

Raccolta separata e trattamento
- La direttiva prevede che gli Stati membri organizzino la raccolta di questi rifiuti dai privati cittadini. I produttori a loro volta preleveranno i rifiuti dagli appositi impianti di raccolta, dai quali devono essere trasportati a impianti di trattamento certificati che effettuino l'ulteriore trattamento previsto in base alle norme della direttiva.

- La Commissione propone un tasso ottimale di raccolta, non vincolante per gli Stati membri, pari a 4 chilogrammi annui pro capite da ciascun nucleo domestico. Tuttavia, anche qualora gli Stati membri conseguissero tale obiettivo, la maggior parte dei RAEE finirebbe comunque nelle discariche. A cio' andrebbe aggiunto il 20-40% di rifiuti residui che derivano da recupero di RAEE raccolti separatamente. e' una chiara contraddizione richiamare, da un lato, l'attenzione sui problemi ambientali provocati dai RAEE e, dall'altro, proporre una soluzione parziale incerta.

- Gli Stati membri devono assicurare che, nei limiti del possibile, questo tipo di rifiuti non finisca piu' nei rifiuti domestici e nelle discariche e che, sempre nei limiti del possibile, siano assicurati la raccolta separata, il trattamento e il recupero di tutte le apparecchiature usate. Cio' implica un divieto generalizzato di smaltire le apparecchiature usate insieme ai rifiuti domestici misti o ad altri rifiuti urbani alla rinfusa, divieto che incoraggerebbe altrese' i consumatori a non gettare i RAEE insieme agli altri rifiuti domestici bense' a consegnarli presso gli appositi centri. Per questo il PE ha richiesto che Gli Stati membri garantiscono che, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva i RAEE non vengano piu' smaltiti assieme a rifiuti urbani misti e che tutti i RAEE prodotti vengano raccolti separatamente e ha innalzato l'obiettivo dei 4 kg ai 6 kg annui pro capite di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici.

- Il Consiglio ha proposto che i produttori, a partire da 30 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, siano responsabili della raccolta e del recupero dei RAEE depositati nei punti di raccolta locali dai consumatori e ha fissato un obiettivo di 4 kg per persona entro 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Recupero
- Secondo la proposta della Commissione le norme in materia di trattamento prevedono percentuali minime di recupero di tali rifiuti che entreranno in vigore entro il 2006 e variano tra il 60 e il 90% a seconda del tipo di prodotti.

- Il parlamento europeo ritiene che tali obiettivi non siano molto ambiziosi e si collochino ben al di sotto dei tassi di recupero e riciclaggio tecnicamente conseguibili. Aumentando gli obiettivi di recupero e non quelli di riciclaggio, si spinge il settore del trattamento dei rifiuti verso l'ultimo gradino della gerarchia dei rifiuti, cioe' l'incenerimento con recupero di energia. e' possibile e necessario incrementare tali tassi avvalendosi delle moderne tecnologie di recupero e di riciclaggio, allo scopo di allentare la pressione sulle discariche e ridurre l'inquinamento, e per questo il parlamento europeo ha proposto di aumentare in media del 5-10% tali obiettivi minimi.

- La posizione comune adottata dal Consiglio ha per certi versi indebolito la proposta della Commissione escludendo i piccoli produttori indipendenti dai requisiti del finanziamento per un periodo non superiore ai 5 anni, e permettendo a Grecia e Irlanda un ulteriore periodo di transizione di 2 anni per raggiungere gli obiettivi di raccolta e recupero a causa del loro deficit di infrastruttura.

Finanziamento
- Il principio della responsabilita' del produttore e la sua applicazione retroattiva sono stati recepiti nella legislazione comunitaria in materia ambientale grazie alla direttiva sui veicoli fuori uso e, di conseguenza, vengono proposti dalla Commissione anche per lo smaltimento dei RAEE. e' tuttavia inaccettabile che il finanziamento dello smaltimento di questa categoria di rifiuti da parte dei produttori inizi soltanto cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, ossia approssimativamente dal 2007. Per garantire che i produttori siano coinvolti quanto prima nella tutela dell'ambiente, il parlamento europeo ha proposto di ridurre il periodo transitorio da 5 anni a 30 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, allineandolo alle disposizioni in materia di raccolta.

- L'internalizzazione dei costi di smaltimento degli apparecchi che verranno immessi in futuro sul mercato e' un incentivo per i produttori a concepire i loro prodotti in modo piu' consono al reimpiego e al riciclaggio. Per questo in futuro ciascun produttore dovrebbe finanziare individualmente lo smaltimento dei propri prodotti. Il Parlamento, a differenza della proposta iniziale della Commissione che lasciava la scelta agli stati membri, ha dato generalmente precedenza al finanziamento individuale rispetto al finanziamento collettivo.

- Per contro, lo smaltimento dei "rifiuti storici" puo' essere finanziato soltanto a livello collettivo da tutti i produttori, data l'elevata presenza sul mercato di prodotti senza nome e "orfani", ossia prodotti per i quali non e' piu' possibile determinare il produttore o il cui produttore non esiste piu'. Inoltre, le quote di mercato tra i produttori hanno subito in parte notevoli mutamenti, per cui non sarebbe possibile imputare a singoli produttori il finanziamento dei rifiuti storici. Per tale ragione il costo dei rifiuti storici va suddiviso tra i produttori esistenti allorche' si verifica tale costo, in base alla loro ispettiva quota di mercato.

- Il Consiglio ha ribaltato questa posizione, lasciando la scelta tra finanziamento individuale e collettivo, andando contro le indicazioni del Parlamento, e di parte dell'industria (il capo della Electrolux ha definito la decisione "stupida" e "un errore molto costoso") nonche' di molte associazioni ambientaliste e di protezione dei consumatori. Una seconda decisione infelice del Consiglio riguarda il fatto che i RAEE di prodotti "orfani" debbano essere recuperati con finanziamento collettivo (e non in base alla loro ispettiva quota di mercato), promuovendo cosi' il rischio di fenomeni di "free riding".

Direttiva ROHS

- La direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche riguarda la composizione dei prodotti e non, come la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, lo smaltimento dei relativi prodotti.

- La proposta di direttiva concernente la limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche, basata sull'articolo 95 del trattato, introduce un requisito di sostituzione per le sostanze contenute nelle attrezzature elettriche ed elettroniche che pongono gravi problemi ambientali nella fase di smaltimento e riciclaggio di tali rifiuti.

- Il requisito contribuira' agli sforzi attualmente profusi per sostituire tali sostanze con altre meno nocive. In linea con la direttiva sui veicoli usati le sostanze in questione comprendono i metalli pesanti, il piombo, il mercurio, il cadmio e il cromo esavalente. Inoltre due tipi di ignifughi bromurati, i bifenili polibromurati (PBB) e gli eteri di difenile polibromurati (PBDE) devono essere sostituiti entro il 1¼ gennaio 2008. La sostituzione del PBB e del PBDE non deve comportare un abbassamento delle norme in materia di sicurezza antincendio. La direttiva prevede pertanto deroghe dal requisito di sostituzione nei casi in cui questa non sia praticabile.

- Tale regolamentazione costituisce uno strumento efficace per ridurre i problemi sanitari e ambientali connessi allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per questo motivo, e in considerazione del fatto che in molti campi di applicazione delle sostanze in causa sono gia' disponibili prodotti sostitutivi, essa dovrebbe entrare in vigore quanto prima. Il Parlamento europeo ha proposto l'entrata in vigore del divieto di tali sostanze al 1¡ gennaio 2006, data che darebbe ai settori industriali interessati tempo sufficiente per far fronte alle esigenze dettate dalla sostituzione.

- Il Consiglio nella sua posizione comune ha proposto la data intermedia del 1¡ gennaio 2007.

Prossime scadenze
- La posizione comune del Consiglio dovrebbe essere adottata ufficialmente entro novembre 2001 e trasmessa al PE subito dopo.

- A quel punto, il PE ha i soliti 3+1 mesi per la 2¡ lettura: Commissione Ambiente e plenaria tra marzo e aprile 2002 - Conciliazione inevitabile, visto che il consiglio ha ignorato la prima lettura del PE - Direttiva adottata fine 2002 e operativa 18 mesi dopo.

Monica Frassoni

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Le due proposte di Direttiva sono state inserite in un unico testo. Il documento e' stato esaminato in prima lettura dal Parlamento europeo lo scorso maggio. La posizione comune del Consiglio dovrebbe essere adottata ufficialmente entro novembre 2001 e trasmessa al Parlamento Europeo subito dopo. Sono previste le riunioni della Commissione Ambiente e la "plenaria" tra marzo e aprile 2002. La Direttiva dovrebbe essere adottata verso la fine del 2002 e divenire operativa 18 mesi dopo, dando agli Stati membri il tempo per adeguare la normativa nazionale. Indirizzi ed obblighi per le imprese previsti dalla Direttiva sono stati illustrati con competenza e puntualita' dall'on. Frassoni.

 

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